Cittadinanza italiana 2026, La riforma della nuova legge per la richiesta di cittadinanza italiana porta delle novità in tema di requisiti, tempi per ottenere la cittadinanza italiana nel 2026, le pricipali novità della nuova legge rappresenta uno degli interventi normativi più significativi degli ultimi anni in materia di diritto civile e status personale. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto una profonda revisione per la cittadinanza italiana 2026 e delle regole che disciplinano l’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza, ridefinendo in modo sostanziale il tradizionale principio dello ius sanguinis.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025 ed entrato in vigore il 29 marzo 2025, il provvedimento risponde alla crescente pressione sui consolati italiani all’estero, soprattutto in Paesi di storica emigrazione come Argentina, Brasile e Stati Uniti, dove le domande di riconoscimento della cittadinanza hanno raggiunto numeri record. Secondo dati del Sole 24 Ore, nel 2023 le concessioni per discendenza sono state circa 190.000, una cifra quasi venti volte superiore rispetto alle iscrizioni per acquisizione ordinaria.
La normativa sulla nuova Nuova Legge sulla Cittadinanza Italiana 2026 introduce limitazioni precise alla trasmissione automatica della cittadinanza, nuove procedure per i minori nati all’estero, facilitazioni per il riacquisto da parte degli ex cittadini, restrizioni nei procedimenti giudiziari e un sistema di controlli centralizzati presso il Ministero degli Affari Esteri.
1.900%
Ha acquistio un volume de 1.900% le concessioni di cittadiananza italiana per discendenza nel 2023
190.000+
190.000 è il numero di cittadinanza italiana per discendenza concesse nell’anno 2023

Cittadinanza italiana 2026 Introduzione alla riforma: decreto-legge 36/2025 e legge 74/2025
Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 costituisce il primo tassello di un intervento legislativo urgente che il Governo italiano ha ritenuto necessario per riportare sotto controllo un fenomeno ormai fuori misura. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione sottolinea che l’obiettivo principale è temperare il principio dello ius sanguinis collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale.
La legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza italiana 2026, che fino a quel momento regolava la materia, non poneva infatti alcun limite generazionale alla trasmissione della cittadinanza per discendenza, permettendo teoricamente anche alla sesta o settima generazione di discendenti di italiani emigrati nel XIX secolo di rivendicare la cittadinanza italiana senza dover dimostrare alcun legame concreto con l’Italia.
Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, è entrato in vigore il giorno successivo e ha subito un iter parlamentare che si è concluso con la conversione in legge il 20 maggio 2025, con approvazione definitiva alla Camera dei Deputati sulla Nuova Legge sulla Cittadinanza Italiana 2026.
Durante l’esame parlamentare sono state introdotte alcune modifiche significative, tra cui l’ampliamento delle eccezioni alla nuova disciplina restrittiva e l’introduzione di disposizioni transitorie per garantire il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini che l’avevano perduta in base alla vecchia normativa del 1912. La legge di conversione n. 74/2025.
appresenta dunque il testo definitivo, che coordina le disposizioni originarie del decreto con le integrazioni e modifiche parlamentari, delineando un quadro normativo complesso ma organico.
Il provvedimento si inserisce nel contesto di un più ampio dibattito sulla cittadinanza italiana 2026 che attraversa da anni l’Italia e altri Paesi europei. Da un lato, si registra la necessità di preservare il legame con le comunità di oriundi italiani nel mondo, dall’altro emerge l’esigenza di evitare che la cittadinanza diventi un mero titolo amministrativo senza alcun contenuto sostanziale di appartenenza.
Il decreto sulla Nuova Legge sulla Cittadinanza Italiana 2026 cerca di trovare un equilibrio tra queste due istanze, introducendo requisiti più stringenti ma anche percorsi facilitati per chi dimostri un rapporto autentico con il territorio italiano. La portata della riforma è tale da aver suscitato un ampio dibattito non solo tra gli operatori del diritto, ma anche tra le comunità di italiani all’estero, che in molti casi hanno manifestato preoccupazione per le nuove limitazioni.

Nuove regole per la cittadinanza italiana 2026 iure sanguinis
Il cuore della riforma sulla richiesta di cittadinanza 2026 è rappresentato dall’introduzione dell’articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, che stabilisce un principio di portata rivoluzionaria: è considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza, anche qualora tale nascita sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore della disposizione.
Si tratta di una norma con efficacia retroattiva che ha sollevato non poche perplessità sotto il profilo costituzionale, al punto che la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcune sue disposizioni con la sentenza n. 142 del 2025. La preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza rappresenta un rovesciamento rispetto al sistema previgente, che consentiva la trasmissione illimitata dello status civitatis attraverso le generazioni.
Limite generazionale: solo fino alla seconda generazione
La nuova disciplina sulla nuova cittadinanza italiana 2026 introduce di fatto un limite generazionale, sebbene non esplicitamente formulato in questi termini. Il legislatore ha previsto che la cittadinanza italiana si trasmetta automaticamente soltanto quando sussistono condizioni che garantiscono un legame effettivo con l’Italia.
In particolare, l’articolo 3-bis stabilisce che l’acquisto della cittadinanza è consentito se un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Questo significa che il discendente di un italiano che ha acquisito un’altra cittadinanza (ad esempio, quella del Paese in cui è emigrato) non può più trasmettere automaticamente la cittadinanza italiana alle generazioni successive, a meno che non ricorrano altre condizioni specifiche.
Un’altra condizione che consente la trasmissione della cittadinanza è la residenza in Italia del genitore o adottante per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e anteriormente alla nascita o all’adozione del figlio.
Questa disposizione mira a valorizzare il radicamento territoriale effettivo, richiedendo che il genitore abbia vissuto concretamente in Italia per un periodo significativo prima di trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati all’estero. Il requisito dei due anni di residenza continuativa deve essere documentato attraverso certificati storici di residenza rilasciati dai comuni italiani. Tale disposizione riflette un principio fondamentale della riforma: la cittadinanza deve corrispondere a un’appartenenza reale alla comunità nazionale, non a un mero vincolo genealogico formale.
Eccezioni: quando si applica ancora la normativa precedente
Consapevole degli effetti dirompenti della nuova disciplina, il legislatore ha previsto una serie di eccezioni tassative che consentono l’applicazione della normativa previgente. La prima eccezione riguarda coloro che hanno presentato una domanda di riconoscimento della cittadinanza, corredata dalla necessaria documentazione, presso l’ufficio consolare o il sindaco competente entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Questa disposizione ha creato una sorta di “corsa contro il tempo” nei giorni precedenti l’entrata in vigore del decreto, con migliaia di persone che si sono affrettate a depositare le proprie istanze per rientrare nel regime più favorevole.
Una seconda eccezione, introdotta durante la conversione parlamentare, riguarda coloro che hanno ricevuto comunicazione di un appuntamento dall’ufficio consolare o dal comune entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, anche se la domanda è stata poi presentata materialmente in data successiva.
Questa modifica risponde alle legittime aspettative di chi aveva già avviato l’iter amministrativo prenotando un appuntamento presso gli uffici competenti, ma non aveva potuto completare la procedura per motivi indipendenti dalla propria volontà, come i lunghi tempi di attesa caratteristici di molti consolati, specialmente in Sud America.
Una terza eccezione riguarda i procedimenti giudiziari: è fatta salva la posizione di coloro che hanno proposto una domanda giudiziale per l’accertamento dello stato di cittadino entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025. Questa previsione tutela chi aveva già intrapreso un percorso giurisdizionale, riconoscendo che l’affidamento nella normativa previgente merita protezione anche quando l’accertamento avviene per via giudiziaria anziché amministrativa.
Le controversie giudiziarie sulla cittadinanza sono peraltro disciplinate dall’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che prevede un rito semplificato di cognizione e attribuisce la competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione.
Fine dell’automatismo per i nati all’estero con altra cittadinanza
L’elemento più radicale della riforma è rappresentato dalla fine dell’automatismo nell’acquisto della cittadinanza per i nati all’estero che possiedono un’altra cittadinanza. Secondo la previgente disciplina, il figlio di cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto della nascita (ius sanguinis), indipendentemente dal luogo di nascita e dalla possesso di altre cittadinanze.
Questo meccanismo, che rifletteva una concezione della cittadinanza basata esclusivamente sul vincolo di sangue, ha permesso per oltre un secolo la trasmissione illimitata dello status attraverso le generazioni, anche in assenza di qualsiasi legame concreto con l’Italia.
Con la nuova normativa, chi nasce all’estero ed è titolare di un’altra cittadinanza (ad esempio, quella del Paese di nascita per ius soli) non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana, a meno che non ricorra una delle eccezioni previste dall’articolo 3-bis. Questo significa che la mera discendenza da un avo italiano non è più sufficiente: occorre dimostrare l’esistenza di elementi di collegamento effettivi con l’ordinamento giuridico italiano, quali la cittadinanza esclusiva dell’ascendente o la residenza prolungata del genitore in Italia.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 142 del 2025, ha affrontato proprio questo tema, esaminando se il vincolo di filiazione possa risultare sufficiente alla funzione di fondamento della cittadinanza in presenza di elementi di collegamento con ordinamenti giuridici stranieri e in assenza di ulteriori collegamenti con l’Italia oltre allo ius sanguinis.
La fine dell’automatismo rappresenta un cambiamento di paradigma che richiede un ripensamento profondo delle procedure amministrative e consolari. I funzionari competenti dovranno ora verificare non solo l’esistenza della linea di discendenza, ma anche la sussistenza dei requisiti ulteriori previsti dalla nuova legge, con un evidente aumento del carico di lavoro e della complessità istruttoria. Per questo motivo, parallelamente alla riforma della cittadinanza, è stato avviato un processo di centralizzazione delle procedure presso il Ministero degli Affari Esteri, come si vedrà più avanti.

Cittadinanza Italiana 2026 per i figli minori nati all’estero
Una delle novità più significative introdotte dalla riforma riguarda la disciplina della cittadinanza per i figli minori nati all’estero da genitori cittadini italiani. Questa materia è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che ha introdotto un meccanismo di acquisto della cittadinanza denominato “beneficio di legge”, alternativo alla trasmissione automatica per ius sanguinis. Si tratta di un istituto che si colloca a metà strada tra l’acquisto automatico e la naturalizzazione vera e propria, caratterizzato dalla necessità di una dichiarazione espressa di volontà da parte dei genitori o del tutore e dal requisito della residenza in Italia del minore.
Acquisto per beneficio di legge: dichiarazione dei genitori
L’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma, stabilisce che il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei requisiti previsti dalla norma.
È fondamentale sottolineare che questa disposizione si applica esclusivamente ai figli di cittadini italiani per nascita, escludendo quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992, per beneficio di legge, per matrimonio o per iuris communicatio. Questa limitazione riflette la volontà del legislatore di riservare il meccanismo agevolato ai discendenti di italiani che possiedono la cittadinanza originaria, non acquisita.
La dichiarazione di volontà deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del consolato o del comune delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui viene presentata la dichiarazione del secondo genitore. Nel caso di stabilimento della filiazione (anche adottiva) nei confronti di una sola persona, o se l’altro genitore è deceduto, sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore. La dichiarazione può essere presentata anche da parte del tutore, qualora entrambi i genitori siano deceduti o siano stati privati della responsabilità genitoriale.
Il minore che acquista la cittadinanza italiana attraverso questo meccanismo non è cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquista la cittadinanza dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge, come stabilito dall’articolo 15 della legge n. 91/1992. Questa distinzione ha rilevanza pratica, perché il momento di acquisto della cittadinanza determina anche la decorrenza di diritti e doveri connessi allo status di cittadino. Una volta divenuto maggiorenne, chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se è in possesso di altra cittadinanza, purché tale rinuncia non produca una situazione di apolidia, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-ter.
Requisito della residenza in Italia (2 anni continuativi)
Oltre alla dichiarazione di volontà, la legge richiede che ricorra uno dei seguenti requisiti alternativi: la residenza legale e continuativa del minore in Italia per almeno due anni successivi alla dichiarazione, oppure la presentazione della dichiarazione entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano.
Il requisito della residenza biennale deve essere legale e continuativa, il che significa che il minore deve essere regolarmente iscritto all’anagrafe di un comune italiano e deve risiedere effettivamente nel territorio nazionale senza interruzioni significative. Per documentare tale requisito, è necessario acquisire un certificato storico di residenza che comprovi la permanenza ininterrotta per il periodo richiesto.
La possibilità di presentare la dichiarazione entro un anno dalla nascita rappresenta un’alternativa che consente di evitare il trasferimento del minore in Italia, purché la dichiarazione sia tempestiva. Il termine annuale decorre dalla nascita o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano.
In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento, perché già il primo riconoscimento comporterebbe la trasmissione automatica della cittadinanza. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di un genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
Una disposizione transitoria particolarmente rilevante è contenuta nell’articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 74/2025, che prevede un regime speciale per i minori alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025). Questi soggetti, se figli di cittadini per nascita che rientrano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, possono acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore presentano la relativa dichiarazione entro il 31 maggio 2026.
Qualora l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, divenga nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine. Questa norma transitoria rappresenta una finestra temporale importante per regolarizzare la posizione di molti giovani discendenti di italiani che, pur non rientrando nell’acquisto automatico secondo le nuove regole, possono comunque ottenere la cittadinanza attraverso la dichiarazione tempestiva.
Riduzione dei tempi di residenza per discendenti
Accanto alle disposizioni restrittive, la riforma introduce anche alcune facilitazioni per determinate categorie di soggetti. In particolare allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado è cittadino per nascita.
l‘articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 36/2025 riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza italiana 2026 per Ius soli.
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FAQ Leggi le domande e risposte sui principali argomenti della cittadinanza italiana e della nuova legge 2026
1. Quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana nel 2026?
Per richiedere la cittadinanza italiana è necessario soddisfare specifici requisiti che variano in base alla tipologia di domanda (residenza, matrimonio o discendenza). Tra i principali requisiti rientrano la residenza legale, il reddito minimo richiesto e la conoscenza della lingua italiana.
2. La nuova legge sulla cittadinanza italiana 2026 ha cambiato i tempi di attesa?
Le tempistiche possono variare in base alla tipologia di domanda e agli accertamenti effettuati dalle autorità competenti. È sempre consigliabile verificare gli aggiornamenti normativi più recenti.
3. Quanti anni di residenza servono per la cittadinanza italiana per residenza?
In generale, per i cittadini extracomunitari sono richiesti 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia, salvo casi particolari previsti dalla legge.
4. Serve il certificato di lingua italiana per ottenere la cittadinanza?
Sì. Per molte tipologie di richiesta è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana attraverso una certificazione di livello B1 rilasciata da un ente riconosciuto.
5. Quali documenti servono per la domanda di cittadinanza italiana?
I documenti richiesti possono includere certificato di nascita, certificato penale del Paese di origine, documenti reddituali, certificato linguistico e documentazione relativa alla residenza.
6. I documenti stranieri devono essere tradotti e legalizzati?
Sì. I documenti rilasciati all’estero devono generalmente essere tradotti in italiano e legalizzati o apostillati, secondo le convenzioni applicabili al Paese di origine.
7. Posso richiedere la cittadinanza italiana se sono sposato con un cittadino italiano?
Sì. La cittadinanza per matrimonio segue requisiti specifici e richiede che il vincolo matrimoniale sia ancora valido al momento della concessione della cittadinanza.
8. Qual è il reddito minimo richiesto per la cittadinanza italiana?
Il richiedente deve dimostrare un reddito sufficiente negli anni precedenti alla domanda. Le soglie possono variare in base alla composizione del nucleo familiare.
9. Posso ottenere la cittadinanza italiana se ho precedenti penali?
La presenza di condanne penali può influire sull’esito della domanda. Ogni situazione viene valutata dalle autorità competenti in base alla gravità dei fatti e alla normativa vigente.
10. Come controllare lo stato della domanda di cittadinanza italiana?
Lo stato della pratica può essere verificato attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno utilizzando le credenziali associate alla domanda.
