Distacco Intra-Societario Lavoratori Stranieri: Guida Completa ICT nel 2026

Distacco Intra-Societario Lavoratori Stranieri: Guida Completa ICT nel 2026

Distacco intrasocietario e la gestione della Mobilità UE con professionisti esperti

La gestione della mobilità globale richiede un’attenta pianificazione legale, societaria, fiscale e amministrativa. Un errore nella strutturazione del legame societario, l’incoerenza nell’inquadramento delle mansioni del lavoratore o l’omissione di requisiti previdenziali e retributivi possono tradursi in pesanti sanzioni per l’impresa ospitante, oltre al rigetto immediato dell’istanza o a lunghi ritardi nel rilascio del Nulla Osta e del successivo visto d’ingresso.

L’agenzia Dinamica, operante a Milano, si pone come partner strategico per le multinazionali e le imprese estere. Offriamo un servizio di consulenza end-to-end, dalla due diligence documentale preliminare fino all’ottenimento del permesso di soggiorno definitivo, garantendo la piena compliance con la normativa sull’immigrazione aziendale e societaria.


Cos’è il Distacco Intra-Societario: Definizione e Inquadramento Giuridico

Il distacco intra-societario (noto internazionalmente come Intra-Corporate Transfer o ICT) è l’istituto giuridico che regolamenta il trasferimento temporaneo di un lavoratore straniero (cittadino extra-UE) da un’azienda con sede in un Paese terzo a un’entità ospitante stabilita in Italia, purché entrambe le imprese appartengano allo stesso gruppo societario o alla medesima catena di controllo.

A livello normativo, la disciplina principale è dettata dall’Articolo 27-quinquies del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introdotto nell’ordinamento italiano in attuazione della Direttiva Europea 2014/66/UE. Questa norma armonizzata punta a snellire le barriere burocratiche per la mobilità dei talenti globali all’interno delle organizzazioni multinazionali, facilitando la circolazione delle competenze chiave.

Caratteristiche Essenziali del Distacco ICT:

Il distacco intra-societario (noto internazionalmente come Intra-Corporate Transfer o ICT) è l’istituto giuridico che regolamenta il trasferimento temporaneo di un lavoratore straniero (cittadino extra-UE) da un’azienda con sede in un Paese terzo a un’entità ospitante stabilita in Italia, purché entrambe le imprese appartengano allo stesso gruppo societario o alla medesima catena di controllo.

A livello normativo, la disciplina principale è dettata dall’Articolo 27-quinquies del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introdotto nell’ordinamento italiano in attuazione della Direttiva Europea 2014/66/UE. Questa norma armonizzata punta a snellire le barriere burocratiche per la mobilità dei talenti globali all’interno delle organizzazioni multinazionali, facilitando la circolazione delle competenze chiave

  • Mantenimento del Rapporto d’Impiego d’Origine: Il lavoratore non interrompe il proprio contratto con l’azienda distaccante estera. Non viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato diretto con l’azienda italiana ospitante, la quale agisce unicamente come utilizzatrice delle prestazioni lavorative.
  • Temporaneità del Trasferimento: Il distacco ha una durata predeterminata e strettamente legata a precise esigenze tecnico-organizzative, di gestione di progetti o di trasferimento di know-how specifico.
  • Garanzia Retributiva e Previdenziale: Al lavoratore distaccato in Italia devono essere garantite condizioni di lavoro, trattamento economico e tutele non inferiori a quelle previste per i lavoratori italiani che svolgono mansioni analoghe, in totale conformità con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Caratteristiche Essenziali del Distacco ICT:

2.Requisiti Soggettivi e Oggettivi per l’Accesso alla Procedura

Per poter avviare con successo una pratica di distacco intra-societario ex art. 27-quinquies, le autorità italiane (lo Sportello Unico per l’Immigrazione) verificano la sussistenza di rigorosi criteri che collegano l’azienda estera, l’azienda ospitante italiana e il profilo professionale del lavoratore.

A. Il Collegamento Societario (Requisito Aziendale)

Le due entità coinvolte non possono essere semplici partner commerciali o legati da contratti di franchising. Deve essere dimostrato un legame di appartenenza allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Sono ammessi trasferimenti tra:

  • Casa madre estera (Parent Company) e filiale o sede secondaria italiana (Branch).
  • Società controllante estera e società controllata italiana (Subsidiary).
  • Società sorelle (Sister Companies), ovvero entrambe controllate direttamente o indirettamente dalla stessa holding o dalla medesima persona fisica.

B.Le Categorie di Lavoratori Ammissibili (Requisito Professionale)

La normativa europea individua tassativamente tre macro-categorie di personale aventi diritto al permesso di soggiorno ICT:

  1. Dirigenti (Managers): Figure che ricoprono posizioni di alta direzione, che guidano l’entità ospitante o i suoi dipartimenti strategici, godendo di ampi poteri decisionali e operando sotto la supervisione generale del consiglio di amministrazione o degli azionisti.
  2. Specialisti (Specialists): Lavoratori in possesso di conoscenze tecniche, tecnologiche, scientifiche o gestionali indispensabili per le attività, la ricerca, i macchinari o il management dell’entità ospitante. Viene valutata l’alta qualificazione e l’esperienza specifica all’interno del gruppo.
  3. Lavoratori in Formazione (Trainee Employees): Giovani laureati trasferiti presso la sede italiana del gruppo con l’obiettivo specifico di completare un percorso di formazione professionale finalizzato alla crescita di carriera o all’acquisizione di metodologie e culture aziendali.

C. Anzianità Aziendale Minima

Il lavoratore extra-UE deve dimostrare di aver lavorato alle dipendenze della medesima società estera (o dello stesso gruppo) per un periodo minimo continuativo immediatamente precedente la data della richiesta di distacco. La prassi ministeriale richiede un’anzianità aziendale ininterrotta compresa tra i 3 e i 12 mesi per dirigenti e specialisti, e di almeno 3-6 mesi per i lavoratori in formazione.


3. Durata Massima del Distacco e Regime delle Proroghe

La natura del distacco intra-societario è strutturalmente legata al concetto di temporaneità. La legge italiana fissa dei limiti massimi invalicabili a seconda della categoria del lavoratore trasferito:

Categoria del Lavoratore StranieroDurata Massima Consentita (Inclusi Rinnovi e Proroghe)
Dirigenti / ManagerFino a un massimo di 3 anni (36 mesi)
SpecialistiFino a un massimo di 3 anni (36 mesi)
Lavoratori in Formazione (Trainees)Fino a un massimo di 1 anno (12 mesi)

Al termine del periodo massimo di distacco (es. 3 anni per un manager), il lavoratore deve rientrare stabilmente nel Paese di provenienza o comunque fuori dall’Unione Europea. Per poter presentare una nuova domanda di distacco ICT per lo stesso lavoratore, la normativa prevede un periodo di raffreddamento (Cooling-off period) che richiede una permanenza minima all’estero prima di poter richiedere un nuovo ingresso sul territorio dell’UE, evitando così un utilizzo elusivo dell’istituto.


4. Differenze Chiave: Distacco ICT, Distacco ex Art. 27 e Mobilità Intra-UE

Spesso le aziende confondono le diverse fattispecie di distacco previste dal Testo Unico Immigrazione. È fondamentale comprendere quale canale utilizzare per evitare errori di inquadramento giuridico.

Distacco ICT (Art. 27-quinquies) vs Distacco Tradizionale Fuori Quota (Art. 27, comma 1, lett. a)

Mentre l’art. 27-quinquies recepisce la direttiva europea e si applica esclusivamente ai trasferimenti all’interno dello stesso gruppo societario, l’Articolo 27, comma 1, lettera a) del TUI disciplina il distacco nell’ambito di un contratto d’appalto o di prestazione di servizi tra due aziende indipendenti (es. un’azienda estera che distacca tecnici in Italia per installare un impianto industriale venduto a un cliente italiano).

Il Vantaggio della Mobilità Intra-UE (ICT Mobile)

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27-quinquies reca la dicitura esplicita “ICT”. Questo titolo conferisce un enorme vantaggio competitivo: il lavoratore può muoversi e lavorare presso sedi dello stesso gruppo societario situate in altri Stati membri dell’Unione Europea con procedure altamente semplificate:

  • Mobilità a breve termine: Per soggiorni fino a 90 giorni in un altro Stato UE, è sufficiente una semplice dichiarazione o notifica all’autorità di quel Paese.
  • Mobilità a lungo termine: Per periodi superiori a 90 giorni, è possibile ottenere un permesso ICT specifico nel secondo Paese membro senza dover richiedere un nuovo visto d’ingresso.

5. Il Processo Amministrativo Passo dopo Passo: Dal Controllo Requisiti al Permesso di Soggiorno

L’iter per l’ottenimento del visto e del relativo permesso per distacco intra-societario si suddivide in quattro macro-fasi distinte ed interconnesse:

Fase 1: Verifica di Fattibilità e Due Diligence Documentale

Prima di inserire qualsiasi istanza telematica, i consulenti di Dinamica effettuano uno screening approfondito dei bilanci aziendali, della struttura di controllo del gruppo (tramite visure camerali, Certificate of Incumbency, organigrammi globali) e dei titoli di studio o curricula dei candidati.

Fase 2: Richiesta del Nulla Osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)

La società ospitante italiana, tramite il proprio legale rappresentante o un procuratore speciale, presenta la domanda di Nulla Osta al lavoro attraverso il portale telematico del Ministero dell’Interno. In questa fase occorre allegare la documentazione che attesti:

  • La sussistenza del legame societario di gruppo.
  • L’impegno a garantire un alloggio idoneo per il lavoratore mediante certificazione di idoneità alloggiativa.
  • La lettera di distacco siglata tra le parti, indicante mansioni, retribuzione ed indennità corrisposte.
  • La conformità della proposta contrattuale al CCNL applicato in Italia.

Fase 3: Rilascio del Visto d’Ingresso presso l’Autorità Consolare

Una volta emesso il Nulla Osta da parte dello Sportello Unico (previo parere positivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura), il codice telematico viene trasmesso direttamente al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del lavoratore. Il dipendente potrà quindi presentarsi per l’apposizione del Visto d’ingresso per motivi di lavoro – Distacco Intra-Societario ICT sul proprio passaporto.

Fase 4: Ingresso in Italia, Sottoscrizione del Contratto di Soggiorno e Fotosegnalamento

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio italiano, il lavoratore extra-UE deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del Contratto di Soggiorno e il ritiro del kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico. Successivamente verrà convocato dalla Questura competente per i rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali) prima della consegna definitiva del titolo plastificato.

Nuovo flusso informatico
Contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente/Accordo
di integrazione digitale/ Mod. 209

Con il nuova modalità di firma del Contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente/Accordo di integrazione digitale previsto nell Art. 22 comma 6 del D.lgs. n. 286/98:cambiano le disposizioni della gestione della procedura dopo il ricevimento del ‘visto di ingresso e l’avvenuto ingresso in italia del lavoratore.

Infatti entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica as cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6. Documentazione Dettagliata Richiesta per l’Istruttoria

Per garantire l’accoglimento della domanda senza richieste di integrazione da parte delle autorità (che allungherebbero i tempi di mesi), la documentazione deve essere perfettamente allineata, tradotta e, ove richiesto, legalizzata o apostillata.

Documenti Relativi al Gruppo Societario ed Entità Ospitante:

  • Visura Camerale aggiornata dell’azienda italiana ospitante.
  • Certificato del registro delle imprese dello Stato estero certificante l’esistenza della società distaccante.
  • Documentazione ufficiale comprovante il legame societario di controllo (es. libro soci, dichiarazioni notarili, bilanci consolidati).
  • Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda italiana.

Documenti Relativi al Lavoratore Distaccato:

  • Copia integrale del passaporto in corso di validità (tutte le pagine).
  • Contratto di lavoro in essere con l’azienda estera, dimostrante l’anzianità minima richiesta.
  • Cedolini paga (buste paga) recenti per provare l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro all’estero.
  • Curriculum vitae dettagliato e firmato, affiancato da titoli di studio o attestazioni professionali che certifichino la qualifica di manager o specialista.

Documenti Relativi alle Condizioni del Distacco:

  • Lettera di Distacco (Secondment Letter): Documento fondamentale che deve specificare la durata del trasferimento, la sede operativa in Italia, le mansioni dettagliate, il mantenimento del legame d’impiego all’estero e le modalità di copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.
  • Certificazione di idoneità alloggiativa o idonea documentazione di ospitalità alberghiera o locazione residenziale.

7. Compliance Fiscale, Previdenziale e Retributiva

Il distacco internazionale non esime le aziende dal rispetto della normativa giuslavoristica, fiscale e assistenziale italiana. Sotto il profilo E-E-A-T, è fondamentale fare costante riferimento alle linee guida e alle circolari fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dall’INPS.

Parità di Trattamento Retributivo e Ispezioni del Lavoro

L’Ispettorato del Lavoro verifica con estremo rigore che la retribuzione lorda annua indicata nella lettera di distacco sia equivalente a quella prevista dai minimi tabellari del CCNL applicato dall’azienda ospitante per lo specifico livello di inquadramento. Eventuali indennità di distacco (allowances) possono essere computate nella retribuzione complessiva solo se non vengono corrisposte a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio o viaggio. In caso di controlli, la mancata corrispondenza può far scattare pesanti sanzioni civili e amministrative per distacco fittizio.

Regime Previdenziale: Accordi Bilaterali e Copertura

In linea generale, i lavoratori distaccati da Paesi extra-UE rimangono soggetti alla legislazione previdenziale del Paese di origine se esiste un Accordo Bilaterale di Sicurezza Sociale tra l’Italia e lo Stato di provenienza (es. Stati Uniti, Giappone, Brasile, Canada, Corea del Sud). In tal caso, l’azienda distaccante deve richiedere all’autorità del proprio Paese l’emissione del relativo certificato di copertura (es. modello IT/USA), che esenta dal versamento dei contributi in Italia.

In assenza di accordi bilaterali (es. distacchi da India o Cina), la normativa prevede l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in Italia secondo le aliquote ordinarie dell’INPS, limitatamente ad alcune tutele, oppure la doppia contribuzione a seconda dei casi specifici, un aspetto complesso su cui il team di Dinamica offre consulenza dedicata.


8. Perché Affidarsi a Dinamica per la Gestione del Vostro Personale Expat

La gestione della mobilità globale non tollera improvvisazioni o approssimazioni burocratiche. Dinamica, agenzia specializzata a Milano nei servizi professionali per stranieri ed immigrazione aziendale, si fa carico di ogni singola complessità amministrativa, permettendo alla vostra azienda di concentrarsi unicamente sul proprio core business.


I Nostri Punti di Forza:

1.Gestione a 360 Gradi: Dall’ingresso alla ricerca alloggio, dall’ottenimento del codice fiscale fino alla richiesta di ricongiungimento familiare per il nucleo del dipendente distaccato

2.Esperienza Pratica Consolidata: Conosciamo approfonditamente le prassi operative della Prefettura, dello Sportello Unico e della Questura di Milano, riducendo drasticamente i tempi morti della burocrazia.

3.Due Diligence Preventiva: Analizziamo in anticipo l’organigramma societario e i requisiti del lavoratore per azzerare i rischi di rigetto o preavvisi di diniego dell’istanza.

4.Supporto Multilingue e Relazionale: Interagiamo direttamente con le case madri estere in lingua inglese, raccogliendo i documenti alla fonte e guidando l’Expat in ogni passo del suo trasferimento.


FAQ – Domande Frequenti sul Distacco Intra-Societario

La Carta Blu UE (Art. 27-quater TUI) è destinata a lavoratori altamente qualificati che vengono assunti direttamente con un contratto di lavoro subordinato da un’azienda con sede in Italia. Il Visto ICT (Art. 27-quinquies), invece, presuppone il trasferimento temporaneo di un dipendente che rimane sotto il libro paga e il contratto dell’azienda estera distaccante appartenente allo stesso gruppo

Sì. I titolari di un permesso di soggiorno per distacco intra-societario ICT hanno il pieno diritto di richiedere il ricongiungimento familiare o l’ingresso al seguito dei propri familiari (coniuge e figli minori) ex art. 29 TUI, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, beneficiando di canali burocratici preferenziali dedicati al personale aziendale.

Se il legame societario di controllo o collegamento viene meno (ad esempio a causa della vendita delle quote della società italiana a un gruppo terzo indipendente), i requisiti oggettivi alla base del rilascio del permesso ICT decadono. In questo caso, occorre tempestivamente notificare la variazione allo Sportello Unico e valutare la conversione del titolo di soggiorno in un normale permesso per lavoro subordinato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Sì. All’interno della documentazione da presentare alle autorità italiane (SUI e ITL), la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore deve essere espressa o chiaramente parametrata in Euro, al fine di permettere agli ispettori del lavoro di verificare l’esatto superamento dei minimi contrattuali previsti dal CCNL di categoria.

È il periodo di attesa obbligatorio previsto dalla legge per evitare che il distacco temporaneo diventi un inserimento permanente fraudolento. Una volta raggiunti i 3 anni massimi di permanenza in Italia, il dirigente o specialista deve rientrare all’estero e non può rientrare in Europa sotto il regime ICT prima che sia decorso un determinato intervallo di tempo (solitamente stabilito in almeno 3 o 6 mesi)

È il periodo di attesa obbligatorio previsto dalla legge per evitare che il distacco temporaneo diventi un inserimento permanente fraudolento. Una volta raggiunti i 3 anni massimi di permanenza in Italia, il dirigente o specialista deve rientrare all’estero e non può rientrare in Europa sotto il regime ICT prima che sia decorso un determinato intervallo di tempo (solitamente stabilito in almeno 3 o 6 mesi)

In base all’articolo 8, comma 35, della Legge 67/1988 (collegata alle esenzioni dell’Art. 10 del DPR 633/72), i riaddebiti dei costi del personale distaccato non sono considerati rilevanti ai fini IVA, a patto che l’importo fatturato dalla società estera distaccante corrisponda esattamente al puro costo del lavoro (retribuzione, contributi e oneri accessori) sostenuto per il dipendente, senza alcun margine di profitto (markup). Se c’è un guadagno aggiuntivo, l’intera operazione perde la natura di mero rimborso e diventa una prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria.

Il rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato per i casi particolari di cui all’Articolo 27 del Testo Unico Immigrazione (come i tecnici distaccati su contratti d’appalto) è strettamente vincolato alla persistenza delle esigenze aziendali originarie. La società ospitante deve dimostrare, tramite una proroga della lettera di distacco e un aggiornamento del progetto, che l’attività del lavoratore straniero in Italia è ancora indispensabile e che la temporaneità del rapporto è rispettata.

In linea generale, i permessi di soggiorno per distacco (sia ICT ex art. 27-quinquies che casi particolari ex art. 27) nascono con vincolo di temporaneità e non sono convertibili direttamente in permessi standard per lavoro subordinato al di fuori del gruppo societario. Tuttavia, per alcune specifiche categorie dell’Art. 27 (come i professori universitari o i traduttori) o in presenza di accordi societari interni stabili (assunzione diretta dell’Expat da parte della branch italiana al termine del distacco), la normativa italiana e la giurisprudenza recente aprono a specifiche eccezioni procedurali che azzerano la necessità di passare dal Decreto Flussi.

Si tratta dei tre pilastri dell’immigrazione per scopi economici in Italia, ma con presupposti totalmente differenti:

  • Art. 27-quinquies (ICT): Trasferimento temporaneo all’interno dello stesso gruppo societario mantenendo il contratto estero.
  • Art. 27-quater (Carta Blu UE): Assunzione diretta in Italia di lavoratori extra-UE altamente qualificati con contratto locale.
  • Art. 26 (Lavoro Autonomo): Ingresso di cittadini stranieri che intendono esercitare un’attività industriale, commerciale, artigianale o professionale in Italia come liberi professionisti o imprenditori (soggetto a quote limitate).

La normativa (Art. 27-quinquies TUI) prevede che lo Sportello Unico per l’Immigrazione si pronunci sulla richiesta di Nulla Osta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Se i termini non vengono rispettati a causa di ritardi della Pubblica Amministrazione, l’azienda ospitante può inviare formali solleciti o attivare procedure di diffida. Affidarsi a un’agenzia specializzata come Dinamica a Milano permette di monitorare costantemente lo stato della pratica, anticipando eventuali richieste di integrazione documentale che interromperebbero i termini dei 90 giorni.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale varia a seconda del regime previdenziale applicato. Se il lavoratore extra-UE è distaccato in base a un accordo bilaterale di sicurezza sociale e non versa i contributi in Italia, non ha diritto all’iscrizione obbligatoria gratuita al SSN; in questo caso, l’azienda deve stipulare una polizza assicurativa sanitaria privata avente validità sul territorio nazionale. Se invece il lavoratore è soggetto a contribuzione INPS ordinaria, ha diritto all’iscrizione obbligatoria e alla scelta del medico di base.

A differenza di altre legislazioni europee, la normativa italiana sul distacco intra-societario (Art. 27-quinquies) non impone un rapporto numerico rigido o proporzionale tra i dipendenti italiani assunti localmente e i manager o specialisti distaccati dall’estero. Tuttavia, l’Ispettorato del Lavoro e la Prefettura valutano la congruità economica e la struttura organizzativa della filiale italiana ospitante per verificare che l’entità italiana abbia una reale operatività e che il distacco non sia uno strumento elusivo per operare sul territorio senza una reale struttura aziendale.

Sebbene il lavoratore straniero mantenga il proprio contratto con la società distaccante estera, l’azienda italiana ospitante assume la qualifica di “datore di lavoro utilizzatore”. Ciò significa che l’impresa italiana è pienamente responsabile della sorveglianza sanitaria, della formazione sui rischi specifici del luogo di lavoro e della fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in totale conformità con il D.Lgs. 81/2008. La mancata adempimento di questi obblighi espone la branch italiana a gravi responsabilità penali e civili.

Sì. La procedura ICT (art. 27-quinquies) è applicabile indipendentemente dal Paese extra-UE in cui ha sede la casa madre o la società collegata, purché l’esistenza legale dell’azienda estera e il legame societario con l’Italia siano certificati e legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero. L’assenza di accordi bilaterali influisce esclusivamente sulle modalità di versamento dei contributi previdenziali (obbligatori in Italia in assenza di convenzioni), ma non pregiudica in alcun modo il diritto a richiedere il Nulla Osta e il visto d’ingresso.

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